L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova guida dal titolo: “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico”, aggiornata ad ottobre 2018.
In attesa della pubblicazione del decreto che stabilirà i requisiti tecnici, di seguito proponiamo una rapida panoramica.
Come cambiano le percentuali di detrazione
Per le caldaie a condensazione, dal 1° gennaio 2018 si può ancora contare sulla detrazione del 65% solo se rientrano almeno in classe A e dotate di sistemi di termoregolazione evoluti. In mancanza di questi sistemi di termoregolazione, la detrazione diminuisce al 50%.
Aumentano, invece, le detrazioni del 70 e del 75% per gli interventi edili sulle parti comuni realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico. Da quest’anno, si beneficia di una detrazione dell’80% se i lavori effettuati comportano il passaggio a una classe di rischio inferiore, dell’85% con la riduzione di due o più classi di rischio sismico. In questi casi, il limite massimo di spesa consentito è di 136.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.
La cessione del credito
La novità più rilevante è rappresentata dalla possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante anche per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati sulle singole unità immobiliari e non solo per quelli sulle parti comuni di edifici condominiali, come previsto fino all’anno scorso.
Indipendentemente dall’immobile su cui si eseguono i lavori, quindi, i cosiddetti “incapienti” (cioè i contribuenti che nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa si trovano nella “no tax area”) possono cedere il credito sia ai fornitori sia ad altri soggetti privati, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.
Gli altri contribuenti possono cederlo solo a fornitori o altri soggetti privati, non a banche e intermediari finanziari.
Sul tema della cessione del credito sono arrivate importanti precisazioni con la circolare n. 11/E del 18 maggio 2018. In essa, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che la possibilità di cedere la detrazione riguarda tutti i contribuenti, compresi quelli che, in concreto, non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita da altre detrazioni o non è dovuta.
Per quanto riguarda gli “altri soggetti privati”, invece, devono intendersi oltre alle persone fisiche coloro che esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa, anche in forma associata. È necessario, tuttavia, che essi siano collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione. Infine, la cessione del credito è limitata a una sola eventuale cessione successiva a quella eseguita dal titolare del diritto.