Ecco perché bisogna affidarsi sempre ad aziende serie, altrimenti si corrono altissimi rischi, taciuti da chi lavora con dipendenti in nero.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con l’interpello 5/2018 è intervenuto in materia di responsabilità solidale del committente negli appalti, a seguito di una richiesta chiarimento da parte del sindacato UGL Terziario.
Responsabilità solidale
Il 17 marzo 2017 è entrato in vigore il dl 25/2017 recante Disposizioni urgenti per l’abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti, che ha ripristinato totalmente la responsabilità solidale del committente negli appalti ristabilendo un’uguale responsabilità (responsabilità solidale) tra committente e appaltatore nei confronti dei lavoratori edili: il committente sarà chiamato a rispondere per eventuali violazioni compiute dall’impresa appaltatrice nei confronti del lavoratore.
Il Ministero ha chiarito che tale modifica ha effetto a partire dal 17 marzo 2017, data di entrata in vigore del dl 25/2017, senza che sia prevista alcuna disciplina transitoria, pertanto:
· l’eliminazione della facoltà precedentemente riconosciuta alla contrattazione collettiva opera sui nuovi contratti collettivi, precludendo per il futuro la possibilità di inserire modalità di verifica dell’appalto in deroga al regime della solidarietà
· le disposizioni che derogano al regime di solidarietà contenute nei contratti collettivi in corso di validità al 17 marzo 2017, non possono trovare applicazione ai contratti di appalto sottoscritti successivamente a tale data e la disposizione contrattuale di esclusione della solidarietà potrebbe trovare applicazione solo per i crediti maturati nel corso del periodo precedente all’entrata in vigore del dl 25/2017, qualora ricorrano le condizioni previste.